STATUTO

 


1 - Costituzione.

E' costituita, con sede a Bologna, l'Associazione non riconosciuta denominata "Giusto Compenso - Libera Associazione per la Tutela dei Professionisti e dei loro Clienti", in breve "Associazione Giusto Compenso". L'Associazione Giusto Compenso è aperta a tutti i Cittadini.

2 - Scopi.

L'Associazione Giusto Compenso, senza scopo di lucro ed in piena autonomia e indipendenza da altre associazioni, da partiti o movimenti politici e da organizzazioni sindacali

a. Promuove l'etica nei rapporti fra Professionisti e loro Clienti, ai fini della determinazione del giusto compenso spettante ai primi e della migliore tutela degli interessi sia dei Professionisti sia dei loro Clienti;

b. Promuove la diffusione della conoscenza delle norme esistenti, relative alla determinazione dei compensi dei professionisti;

c. Promuove la elaborazione di regole di prassi ai fini della determinazione dei giusti ed equi compensi dovuti ai Professionisti dai loro Clienti;

d. Promuove la condivisione, fra Professionisti e Clienti, di regole di prassi ispirate a criteri di equità, rigoroso rispetto della legalità, reciproca buona fede, equilibrata proporzione fra prestazioni e compensi;

e. Promuove e sostiene iniziative volte a rendere pronta, giusta ed efficace la tutela dei diritti ed interessi dei Professionisti nei confronti dei loro Clienti e dei Clienti nei confronti dei Professionisti;

f. Svolge funzioni di tutela stragiudiziale dei Professionisti nei confronti dei loro Clienti e dei Clienti dei Professionisti nei confronti di questi ultimi, sempre secondo criteri di equità, rigoroso rispetto della legalità, reciproca buona fede ed equilibrata proporzione fra prestazioni e compensi;

g. Promuove la conciliazione delle controversie fra Professionisti e Clienti secondo i medesimi criteri.

3 - Patrimonio.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci, dai beni acquistati con detti contributi nonché da eventuali legati e donazioni.

In relazione ad ogni esercizio annuale è predisposto un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo, che vanno approvati entro il mese di aprile di ciascun anno.

L'amministrazione del patrimonio dell'Associazione compete al Presidente per l'ordinaria amministrazione e al Consiglio Direttivo per la straordinaria amministrazione, sentito, in ogni caso, il Tesoriere.

All'Associazione, durante la sua vita, è vietato distribuire utili, avanzi di gestione comunque denominati, fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione di tali risorse non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle comunque connesse agli scopi.

In caso di scioglimento dell'Associazione e di sua estinzione, il Consiglio Direttivo nominerà un Liquidatore, il quale, a conclusione dell'attività liquidatoria, devolverà il patrimonio residuo netto a diverso ente, istituzione o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le prescrizioni di legge e  sentito, se esistente, l'organismo di controllo previsto dalla legge.

4 - Soci dell'Associazione.

L'Associazione è aperta a tutti i cittadini maggiorenni e capaci.

L'adesione all'Associazione avviene mediante presentazione di domanda al Consiglio Direttivo, contenente l'impegno a perseguire gli scopi statutari dell'Associazione e diviene efficace a seguito dell'accoglimento della domanda d'iscrizione, e del pagamento della quota associativa annuale, che viene fissata nella somma di € 25,00. In caso di accoglimento della domanda d'iscrizione, l'efficacia ne rimane sospesa fino al versamento della quota associativa per il termine massimo di giorni 15, decorsi i quali la delibera di accoglimento decade. La domanda d'iscrizione può essere ripresentata.

5 - Diritti e obblighi dei soci.

Tutti i soci dell'Associazione in regola col versamento delle quote associative annuali hanno uguali diritti per tutta la durata della loro partecipazione; essi godono dei diritti di elettorato attivo e passivo ai fini della elezione delle cariche direttive, nonché diritto di voto in assemblea ai fini di eventuali modificazioni del presente Statuto.

La qualità di socio comporta la necessaria condivisione degli scopi statutari dell'Associazione, non è trasmissibile per atto tra vivi o mortis causa e viene meno per morte o dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa annuale per tre annualità consecutive, per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo non è restituibile per alcuna ragione.

Le dimissioni dall'Associazione vanno comunicate entro il 30 novembre dell'anno, in difetto di che l'adesione è tacitamente rinnovata per l'anno successivo. La comunicazione di dimissioni va indirizzata al Presidente presso la sede dell'Associazione e va effettuata in forma scritta tale da assicurare la prova dell'avvenuta spedizione e ricezione.

6 - Organi e Cariche direttive dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

a. L'Assemblea Generale dei soci

b. Il Consiglio Direttivo

c. Il Presidente

d. Il Tesoriere.

a. L'Assemblea Generale dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno e deve riunirsi entro il 30 aprile di ciascun anno per la elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e per l'approvazione dei bilanci consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso. La convocazione dell'Assemblea Generale deve essere inoltrata a tutti i soci almeno 20 giorni prima e va effettuata mediante avviso scritto cartaceo o telematico, anche a mezzo e.mail purché con avviso di lettura. L'Assemblea Generale convocata per deliberare su proposte di modifica dello Statuto è validamente costituita se vi partecipa almeno la metà dei soci e le delibere relative sono valide se approvate da almeno i due terzi dei partecipanti. Negli altri casi l'Assemblea è valida e può deliberare validamente a maggioranza dei partecipanti purché vi partecipino almeno cinque soci.

b. Il Consiglio Direttivo è formato da cinque soci eletti dall'Assemblea e fra essi obbligatoriamente il Presidente, che lo presiede, ed il Tesoriere. Esso dura in carica un anno ed i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati consecutivi. Sono suoi compiti:

- l'elezione al suo interno del Presidente e del Tesoriere;

- la formulazione dei programmi generali volti all'attuazione degli scopi dell'Associazione;

- l'adozione delle delibere di ammissione e di espulsione dei soci;

- l'esame e l'approvazione preliminare dei bilanci consuntivo e preventivo;

- l'adozione delle delibere di straordinaria amministrazione;

- l'adozione delle delibere relative all'organizzazione di convegni ed eventi formativi.

c. Il Presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile per altri due mandati consecutivi. Ha la rappresentanza legale e amministrativa dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo, dirige e coordina l'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo; dà corso a tutte le attività di gestione dell'Associazione nei limiti dell'ordinaria amministrazione; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; nomina propri sostituti in caso di suo impedimento.

d. Il Tesoriere dura in carica un anno ed è rieleggibile per altri due mandati consecutivi. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, sovraintende alla gestione contabile dell'Associazione, coadiuva il Presidente nella gestione amministrativa, deve essere sentito ed esprimere il proprio parere, ancorché non vincolante, in occasione del compimento degli atti di ordinaria amministrazione di competenza del Presidente e di straordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, sempre che comportino impegni di spesa. Redige ogni anno, entro il 31 marzo, il progetto di bilancio consuntivo per l'anno decorso e preventivo per quello in corso.

7 - Altri Organismi interni.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale dei soci avrà facoltà di deliberare la istituzione di altri Organismi interni, il cui funzionamento appaia utile ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione, come Camere Arbitrali e Organismi di Mediazione - Conciliazione. In tal caso la delibera istitutiva dovrà indicare specificamente la sostenibilità finanziaria delle nuove iniziative.

     

 

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