Risarcimento ex medici specializzandi e inadempimento di direttive UE: nuova pronuncia della Corte di Giustizia 3.03.2022

11 marzo 2022

Con sentenza del 3/03/2022 (causa C-590-20), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata nuovamente sulla remunerazione spettante agli ex medici specializzandi iscritti prima del 1° gennaio 1983 e che hanno proseguito la loro formazione dopo tale data, nonché sulla risarcibilità nel caso di specie del danno da inadempimento di direttive UE (i.e. Dir. 75/363/CEE e 82/76/CEE), rispondendo ai quesiti posti dalla Suprema Corte di cassazione italiana con ordinanza interlocutoria di rinvio pregiudiziale del 22/09/2020, n. 23901(R.G. N. 899/2017).

Corte di Giustizia UE, sent. 3/03/2022 (C-590/20 Presidenza del Consiglio dei Ministri et al. contro UK e a. et al.)

La Corte di Lussemburgo ha confermato i principi già condivisi dai prevalenti commentatori sull'argomento anche al fine di soddisfare l'auspicio della Corte di legittimità italiana di fare ordine e uniformare definitivamente i diversi e contraddittori orientamenti interpretativi dei giudici comuni italiani. In particolare, la Corte, in risposta ai quesiti posti, ha enunciato il seguente principio:

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

La Corte in altri termini scioglie uno dei tanti dubbi inutilmente sollevati dalla giurisprudenza italiana al fine di soddisfare il fine -meramente politico- di arginare gli esborsi dello Stato: anche i medici ex specializzandi iscritti alla formazione specialistica in data antecedente al 1/01/1983 hanno diritto al riconoscimento di un'adeguata remunerazione limitatamente al periodo di formazione svolto successivamente al termine di adempimento della direttiva UE, ovverosia il 1° gennaio 1983.

Va inoltre evidenziato che con tale pronuncia la Corte di Giustizia precisa che gli stessi medici ex specializzandi hanno anche diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'inadempimento delle direttiva UE e qualsiasi limitazione in tal senso disposta dal legislatore osta alla corretta applicazione del diritto dell'Unione.

I Giudici di Lussemburgo non si sono espressi invece sul controverso tema della decorrenza della prescrizione sul quale la giurisprudenza italiana prevalente segue da tempo un orientamento del tutto creativo e sostanzialmente contra legem, anch'esso elaborato al mero fine politico di contenere la spesa dello Stato.

Peraltro, gli argomenti giuridici offerti sul punto dalla difesa legale della maggioritaria Associazione di categoria non hanno trovato alcun accoglimento in riferimento ai medici che abbiano per la prima volta interrotto la prescrizione dopo il 2009. Purtroppo, nei procedimenti "di massa" ove un gran numero di medici aderisce alla controversia sottoscrivendo un modulo, senza incontrare il proprio difensore per ricevere una consulenza personalizzata sulle complesse questioni giuridiche sottese, vi è il rischio di una carenza informativa che può pregiudicare il consenso informato del Cliente. </p>

E' opportuno chiarire sul punto che anche i medici ex specializzandi che hanno efficacemente interrotto la prescrizione del loro diritto nel periodo compreso tra il 2009 e il 2017 possono ottenere l'adeguata remunerazione ed il risarcimento dovuti dallo Stato.

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